Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Paesi dell’Unione Europea - UE
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati che rilasciano patenti di guida che possono essere CONVERTITE in Italia o convertite solo per alcune categorie di cittadini
Documentazione per la richiesta:
- Modello TT 2112 compilato e firmato;
- ricevuta di versamento PAGOPA codice tariffa N003 (diritti Euro 10,20 – bolli Euro 32);
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- Carta di identità italiana in corso di validità in visione e fotocopia del documento integrale;
- SOLO PER PATENTI UE - non è necessario presentare la ricevuta di visità medica se la patente di guida comunitaria risulta in corso di validità e la sua scadenza naturale per la categoria posseduta sia uguale a quella corrispondente in Italia;
- Patente estera originale in visione e relativa fotocopia completa o verbale di ritiro ai sensi dell’artt. 135-136 e 186-187 CdS;
- 2 foto recenti formato tessera, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica, una foto autenticata in caso di delega;
- Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana;
- Qualora sia richiesta la conversione di una patente di guida di un paese extracomunitario è dovuta la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa e/o attestazione di validtà della patente. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia del Paese che ha rilasciato la patente. Le sopra indicate certificazioni devono essere convalidate dalla Prefettura.
Paesi extracomunitari per i quali è necessaria la certificazione di autenticità dell’Ambasciata con visto Prefettura:
Argentina - Corea del sud - Filippine – Giappone - Libano - Moldova (senza visto Prefettura)
Paesi extracomunitari per i quali è necessaria la certificazione di autenticità dell’Ambasciata richiesta dall’U.M.C. :
Brasile - Ucraina
Paesi per i quali è necessaria la traduzione della patente di guida che può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
b) Consolato con firma dei Funzionari consolari e legalizzata in Prefettura;
Algeria – Brasile - Libano – Macedonia (convertibili solo formato card) - Marocco – Taiwan (solo il caso b) - Tunisia - Turchia (senza visto prefetture) - Ucraina
Documenti per presentare una pratica tramite una persona delegata.