Conversione patente non comunitaria
Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, una volta acquisita la residenza anagrafica in Italia (circ. Prot. n. 31762 del 24/10/2023), può richiederne la conversione se sono verificate le condizioni come di seguito riportate:
- - se consentito da specifici Accordi bilaterali tra gli Stati;
- - la patente estera è in corso di validità ed è stata conseguita prima di aver acquisito la residenza anagrafica in Italia;
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La patente di guida italiana potrà essere rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall’art. 119 del CdS.
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Si informa inoltre che le richieste di conversione saranno accolte solo se i modelli di patenti estera rientrano tra quelli previsti dagli allegati tecnici agli Accordi bilaterali, pertanto si rende opportuna una verifica preliminare presso gli sportelli degli Uffici di Motorizzazione Civile (visione in originale del titolo di guida).
Per gli orari di apertura degli sportelli consultare le pagine delle relative Sezioni.
Stati che rilasciano patenti di guida che possono essere CONVERTITE in Italia o convertite solo per alcune categorie di cittadini
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Principato di ANDORRA sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024 (circ. 20975 del 23/07/2024 - DGMOT)
Ulteriori istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (circ. 21805 del 01/08/2024 - DGMOT)
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 13 marzo 2023 (circ.24281 del 09/08/2023 - DGMOT)
Documentazione per la richiesta:
- Modello TT 2112 compilato e firmato;
- la stampa della ricevuta di pagamento PAGOPA codice tariffa N003 (diritti Euro 10,20 – bolli Euro 32);
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- Carta di identità italiana in corso di validità in visione e fotocopia del documento integrale;
- Patente estera originale in visione e relativa fotocopia completa o verbale di ritiro ai sensi dell’artt. 135-136 e 186-187 CdS;
- 2 foto recenti formato tessera, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica, una foto autenticata in caso di delega;
- Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
- Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana;
- traduzione ufficiale della patente estera, che può essere effettuata da:
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- - rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente;
- - rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica);
- - traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio.
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La traduzione giurata in bollo è richiesta per i seguenti stati:
Albania, Andorra e Ucraina.
La traduzione e/o certificazione di autenticità rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche e/o Consolari è richiesta invece per i seguenti stati (con visto della Prefettura):
- Algeria, Argentina, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Repubblica di Corea, Serbia, Taiwan e Tunisia;
senza visto della Prefettura:
- Israele, Moldova e Turchia.
Documenti per presentare una pratica tramite una persona delegata.