Conversione patente comunitaria - UE
Le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea UE o SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparate alle patenti italiane.
Se il titolare ha acquisito la propria residenza in Italia, anagrafica o normale ai sensi dell’art.118 bis CDS, la patente rilasciata da Paesi UE o SEE deve essere convertita:
- alla scadenza del periodo di validità (se la data è presente sulla patente);
- trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale o anagrafica in Italia (se la patente non ha validità amministrativa oppure ha validità amministrativa superiore a quella italiana). - Circolare prot. n° 6946 del 26 marzo 2014.
Inoltre deve essere convertita in occasione della revisione disposta a carico del titolare (art.136 bis c.4 CDS).
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria (escluso il caso di patente estera con validità amministrativa superiore a quella italiana dove occorre sempre la ricevuta della visita di idoneità psicofisica).
In tal caso il conducente può scegliere se:
- attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo e quindì non sarà necessario allegare la ricevuta della visita di idoneità psicofisica relativa alla conferma di validità della categoria di patente richiesta in conversione;
- ottenere un nuovo periodo di validità (allegando il certificato medico previsto).
NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE LA CONVERSIONE di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE qualora essa:
- sia stata ottenuta a seguito di conversione di patente rilasciata da uno Stato non membro UE o SEE, con il quale lo Stato italiano non abbia concluso apposito accordo bilaterale;
- sia stata sospesa o revocata dallo stato che la ha rilasciata.
Paesi dell’Unione Europea - UE
Documentazione per la richiesta:
- Modello TT 2112 compilato e firmato;
- la stampa della ricevuta di pagamento PAGOPA codice tariffa N003 (diritti Euro 10,20 – bolli Euro 32);
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- Carta di identità italiana in corso di validità in visione e fotocopia del documento integrale;
- Patente estera originale in visione e relativa fotocopia completa o verbale di ritiro ai sensi dell’artt. 135-136 e 186-187 CdS;
- 2 foto recenti formato tessera, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica (una foto autenticata in caso di delega);
- Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
- Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana.
Documenti per presentare una pratica tramite una persona delegata.